È considerato in ogni caso incapace di condurre per effetto dell’alcol (ebrietà) chiunque partecipi alla conduzione di un natante se:
presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,50 per mille o superiore;
presenta una concentrazione di alcol nell’alito di 0,25 mg/l o superiore; oppure
ha nell’organismo una quantità di alcol che determina la concentrazione di alcol nel sangue di cui alla lettera a.
Per concentrazione di alcol qualificata s’intende:
una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,80 per mille o superiore;
una concentrazione di alcol nell’alito di 0,40 mg/l o superiore.
È considerato incapace di condurre per effetto di stupefacenti chiunque presenti valori del sangue pari o superiori ai seguenti valori limite:
tetraidrocannabinolo (cannabis)
1,5 µg/l
morfina libera (eroina/morfina)
15 µg/l
cocaina
15 µg/l
anfetamina
15 µg/l
metanfetamina
15 µg/l
MDEA (metilendiossietilamfetamina)
15 µg/l
MDMA (metilendiossimetilamfetamina)
15 µg/l
La presenza attestata di una delle sostanze di cui al capoverso 3 non è sufficiente per stabilire l’incapacità di condurre di una persona in grado di provare che assume una o più di queste sostanze su prescrizione medica.
Sono escluse dal divieto di condurre per effetto dell’alcol e di stupefacenti di cui ai capoversi 1–4 le persone su:
natanti di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettere b−d;
natanti sprovvisti di motore, il cui scafo non supera 4 m di lunghezza e che adempiono i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 2bis lettere b−d.