Chiunque, in altro modo, contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive della Confederazione o dei Cantoni oppure alle disposizioni di polizia della navigazione o d’economia dei trasporti di convenzioni internazionali, senza che vi sia delitto o contravvenzione giusta gli articoli 40 a 47 della presente legge, è punito con la multa.
Art. 48 – Altre infrazioni
Art. 48106
Altre infrazioni
- 106 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 15 lug. 1986 (RU 1986 1130; FF 1984 II 1357).
- Contesto dell’atto
- SR 747.201 · LNI · Legge federale · Consolidation: 747.201 - 2020-07-01
- Percorso della struttura
- Capo ottavo: Disposizioni penali Sezione 1: Delitti e contravvenzioni
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2020
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 48 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 15 lug. 1986 (RU 1986 1130; FF 1984 II 1357). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 15 lug. 1986 (RU 1986 1130; FF 1984 II 1357). Altre infrazioni Chiunque, in altro modo, contravviene alla pres
- SR-Nummer
- SR 747.201
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 03.10.1975
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale