Gli articoli 80 a 85 sono applicabili anche agli aeromobili stranieri, purché lo Stato ove sono iscritti nella matricola237 garantisca la reciprocità.
Art. 86 – Aeromobili stranieri
Art. 86
- 237 RU 1960 1331
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 86 Gli articoli 80 a 85 sono applicabili anche agli aeromobili stranieri, purché lo Stato ove sono iscritti nella matricolaRU 1960 1331 garantisca la reciprocità. RU 1960 1331 Parte seconda: Rapporti giuridici derivanti dall’esercizio della navigazione aerea / Titolo quarto: Sequestro conservat
- SR-Nummer
- SR 748.0
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 21.12.1948
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale