Nella presente ordinanza si intende per:
sistemi aeronautici militari: gli aeromobili militari con e senza occupanti, gli equipaggiamenti per il servizio di volo e il servizio di lancio nonché le altre parti costitutive di aeromobili militari che influiscono o possono influire sulla navigabilità di questi ultimi;
navigabilità: la capacità di un aeromobile militare di operare nel quadro dell’esercizio previsto, in volo e a terra, senza rischi eccessivi per l’equipaggio, il personale di terra, i passeggeri o terzi;
sistemi di supporto alle missioni: gli apparecchi elettronici per la pianificazione e l’analisi dettagliate delle missioni.