L’iscrizione agli esami di capacità dev’essere indirizzata all’UFAC o a un organo designato da quest’ultimo.
Art. 11 – Iscrizione
Art. 11
Iscrizione
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.04.2025
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 11 Iscrizione L’iscrizione agli esami di capacità dev’essere indirizzata all’UFAC o a un organo designato da quest’ultimo. Capitolo 2: Disposizioni generali concernenti le licenze e le autorizzazioni personali / Sezione 3: Esami di capacità
- SR-Nummer
- SR 748.127.2
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 25.08.2000
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale