Nelle aree protette di cui all’articolo 19 capoversi 1 e 2, ai fini della protezione della natura, il DATEC può emanare restrizioni concernenti il sorvolo nell’ambito di atterraggi esterni di determinate categorie di aeromobili.
Art. 20 – Sorvolo delle zone protette
Art. 20
Sorvolo delle zone protette
- Contesto dell’atto
- SR 748.132.3 · OAEs · Ordinanza · Consolidation: 748.132.3 - 2015-07-15
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 15.07.2015
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 20 Sorvolo delle zone protette Nelle aree protette di cui all’articolo 19 capoversi 1 e 2, ai fini della protezione della natura, il DATEC può emanare restrizioni concernenti il sorvolo nell’ambito di atterraggi esterni di determinate categorie di aeromobili. Titolo 2: Disposizioni comuni per g
- SR-Nummer
- SR 748.132.3
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 14.05.2014
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale