Agli atterraggi esterni di palloni, paracaduti, alianti da pendio e alianti si applicano soltanto gli articoli 4, 5, 17, 19, 20 e 22 nonché i titoli 5 e 6 della presente ordinanza; ai voli transfrontalieri si applica inoltre l’articolo 142 dell’ordinanza del 1° novembre 200620 sulle dogane.
Ai palloni si applica inoltre il titolo 4 e agli alianti da pendio l’articolo 23 nonché il titolo 4.