Gli onorari per le visite di medicina aeronautica, per eventuali visite speciali e per visite complementari effettuate durante la procedura di ricorso sono, purché non esistano disposizioni contrarie, a carico della persona visitata.
Art. 17 – Onorari
Art. 1728
Onorari
- 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFTCE del 1° nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1928).
- 29 RS 832.20
- 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
- Contesto dell’atto
- SR 748.222.5 · OMA · Ordinanza · Consolidation: 748.222.5 - 2012-05-15
- Percorso della struttura
- 3 Visita del medico di fiducia
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 15.05.2012
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Art. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFTCE del 1° nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1928). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFTCE del 1° nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1928). Onorari 1 Gli onorari per le visite di medicina aeronautica come anche per eventua
- SR-Nummer
- SR 748.222.5
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 18.12.1975
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale