Per la costruzione e l’esercizio degli impianti può essere esercitato il diritto di espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 19304 sull’espropriazione (LEspr).
La procedura di espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari mediante trattative private o mediante ricomposizione particellare.