I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all’interno del perimetro stradale.
Purché sia accettabile per i fornitori, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che questi utilizzino le loro infrastrutture, se disponibili, contro adeguato indennizzo. L’indennizzo non deve superare i costi che il fornitore avrebbe assunto per posare altrimenti le sue linee.
Sono fatti salvi accordi contrari conclusi tra le parti sull’utilizzazione dei fondi.
L’articolo 76 capoverso 2 lettera a non si applica alle strade, ad eccezione delle strade di accesso.