La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Art. 49 – Entrata in vigore
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Art. 49
Entrata in vigore
- Percorso della struttura
- Capitolo 6: Disposizioni finali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.11.2024
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Testo del documento1
Articoli58
1Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 – OggettoArt. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti per l’esecuzione di progetti di ricerca sull’essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche; e b. le procedure di autorizzazione e di notifica pe…
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Art. 1a – DefinizioneArt. 1a Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Definizione Ai sensi della pr…
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Art. 2 – Disposizioni applicabiliArt. 2 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Disposizioni applica…
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Art. 3 – Responsabilità della direzione del progetto e del promotoreArt. 3 Responsabilità della direzione del progetto e del promotore 1 La direzione del progetto è responsabile dello svolgimento pratico del progetto di ricerca in Svizzera e della protezione delle persone partecipanti s…
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Art. 4 – Qualifica professionaleArt. 4 Qualifica professionale 1 La direzione di un progetto di ricerca deve: a. essere autorizzata a esercitare, sotto la propria responsabilità professionale, la professione che la qualifica specificatamente per il pr…
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Art. 5 – Conservazione di dati sanitari personali e di materiale biologicoArt. 5 Conservazione di dati sanitari personali e di materiale biologico 1 Chi conserva dati sanitari personali a scopo di ricerca deve garantire la protezione mediante misure operative e organizzative appropriate, segn…
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Art. 5a – Operazioni relative ai dati genetici nell’ambito di rapporti assicurativiArt. 5a Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Operazioni relative ai dati g…
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1Capitolo 2: Ricerca con persone che comporta misure per il prelievo di materiale biologico o per la raccolta di dati personali
2Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 6 – Progetto di ricercaArt. 6 Progetto di ricerca È considerato progetto di ricerca secondo il presente capitolo qualsiasi progetto per il quale è prelevato materiale biologico su una persona o sono raccolti dati sanitari personali di una per…
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Art. 6a – Conclusione del progetto di ricercaArt. 6a Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Conclusione del progetto di r…
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Art. 7 – ClassificazioneArt. 7 Classificazione 1 Un progetto di ricerca rientra nella categoria A se le misure previste per il prelievo di materiale biologico o per la raccolta di dati personali comportano soltanto rischi e incomodi minimi. 2…
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Art. 8 – InformazioneArt. 8 Informazione 1 Oltre ai contenuti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LRUm, la persona interessata deve essere informata circa: a. l’onere e gli obblighi derivanti dalla partecipazione; b. il suo diritto di negare…
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Art. 8a – Informazione in caso di esami geneticiArt. 8a Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Informazione in caso di esami…
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Art. 8b – Informazione in caso di esami prenatali volti a valutare un rischioArt. 8b Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Informazione in caso di esami…
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Art. 8c – Forma del consensoArt. 8c Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Forma del consenso 1 Il conse…
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Art. 9 – Deroghe alla forma scrittaArt. 9 Deroghe alla forma scritta 1 L’informazione e il consenso possono avvenire ed essere documentati in una forma diversa da quella scritta se: a. si tratta di un progetto di ricerca della categoria A secondo la pres…
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Art. 9a – Comunicazione dei risultatiArt. 9a Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Comunicazione dei risultati 1…
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Art. 10 – Conseguenze della revocaArt. 10 Conseguenze della revoca 1 Se la persona interessata revoca il suo consenso, una volta conclusa l’analisi dei dati il materiale biologico e i dati sanitari personali devono essere anonimizzati. 2 Si può omettere…
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Art. 11 – Progetti di ricerca in situazioni d’emergenzaArt. 11 Progetti di ricerca in situazioni d’emergenza Ai progetti di ricerca in situazioni d’emergenza gli articoli 15–17 OSRUmRS 810.305 si applicano per analogia. RS 810.305
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Art. 12Art. 12 Abrogato dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, con effetto dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Abrogato dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, con effetto dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321).
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Art. 13 – GaranziaArt. 13 Garanzia 1 Sono eccettuati dall’obbligo di garanzia di cui all’articolo 20 LRUm i progetti di ricerca della categoria A. 2 L’entità della somma di copertura per i progetti di ricerca della categoria B è discipli…
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2Sezione 2: Procedura di autorizzazione
Art. 14 – DomandaArt. 14 Domanda 1 La direzione del progetto presenta alla commissione d’etica competente, per esame, i documenti di cui all’allegato 2. 2 La commissione d’etica può esigere informazioni supplementari. 3 Il promotore può…
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Art. 15 – Ambiti di verificaArt. 15 Ambiti di verifica La commissione d’etica competente verifica: a. la completezza della domanda; b. la classificazione nella categoria richiesta; c. il progetto di ricerca per quanto concerne: 1. la qualità scien…
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Art. 16 – Procedura e terminiArt. 16 Procedura e termini 1 La commissione d’etica conferma alla direzione del progetto il ricevimento della domanda entro sette giorni e le comunica eventuali lacune formali nella documentazione a corredo della doman…
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Art. 17 – Progetti di ricerca multicentriciArt. 17 Progetti di ricerca multicentrici 1 La direzione del progetto presenta la domanda per un progetto di ricerca multicentrico secondo l’articolo 47 capoverso 2 LRUm alla commissione direttiva. 2 La commissione dire…
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Art. 18 – ModificheArt. 18 Modifiche 1 Le modifiche essenziali apportate al progetto di ricerca autorizzato devono essere autorizzate dalla commissione d’etica prima della loro attuazione. Sono eccettuate da tale obbligo le misure che dev…
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Art. 19 – Procedura per gli esami di accompagnamento con radiazioni ionizzantiArt. 19 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321; 581). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321; 581). Procedura…
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2Sezione 3: Notifiche e rapporto
Art. 20 – Notifica delle misure di sicurezza e tutelaArt. 20 Notifica delle misure di sicurezza e tutela Se durante lo svolgimento di un progetto di ricerca devono essere adottate senza indugio misure di sicurezza e tutela, la direzione del progetto notifica entro sette g…
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Art. 21 – Eventi graviArt. 21 Eventi gravi 1 Se durante l’esecuzione del progetto di ricerca sopraggiunge un evento grave per le persone che vi partecipano, il progetto di ricerca deve essere interrotto. 2 È considerato grave qualsiasi event…
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Art. 22 – Notifica della conclusione o dell’arresto prematuro del progetto di ricercaArt. 22 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Notifica della conc…
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Art. 23 – Verifica, notifica e rapporto in caso di impiego di radiazioni ionizzantiArt. 23 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 5 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261). Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 5 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vig…
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Art. 23a – Obbligo di conservazioneArt. 23a Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Obbligo di conservazione La…
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1Capitolo 3: Riutilizzazione a scopo di ricerca di materiale biologico e di dati sanitari personali
2Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 24 – RiutilizzazioneArt. 24 Riutilizzazione È considerato riutilizzazione di materiale biologico e di dati sanitari personali qualsiasi impiego a scopo di ricerca di materiale biologico già prelevato o di dati già raccolti, in particolare:…
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Art. 25 – AnonimizzazioneArt. 25 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Anonimizzazione 1 P…
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Art. 26 – CodificazioneArt. 26 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Codificazione 1 Il…
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Art. 27 – Condizioni di decodificazioneArt. 27 Condizioni di decodificazione Il materiale biologico codificato e i dati sanitari personali codificati possono essere decodificati soltanto se: a. la decodificazione è necessaria per evitare un pericolo incomben…
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2Sezione 2: Informazione e consenso
Art. 28 – Informazione e consenso per la riutilizzazione in forma non codificata di materiale biologico e di dati personali genetici per un progetto di ricercaArt. 28 Informazione e consenso per la riutilizzazione in forma non codificata di materiale biologico e di dati personali genetici per un progetto di ricerca 1 La persona interessata deve essere informata, oralmente e p…
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Art. 29 – Informazione e consenso per la riutilizzazione in forma codificata di materiale biologico e di dati genetici personali a scopo di ricercaArt. 29 Informazione e consenso per la riutilizzazione in forma codificata di materiale biologico e di dati genetici personali a scopo di ricerca 1 La persona interessata deve essere informata, oralmente e per scritto,…
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Art. 30 – Informazione sulla prevista anonimizzazione del materiale biologico e dei dati personali genetici a scopo di ricercaArt. 30 Informazione sulla prevista anonimizzazione del materiale biologico e dei dati personali genetici a scopo di ricerca La persona interessata deve essere informata, oralmente o per scritto, circa: a. la prevista a…
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Art. 31 – Informazione e consenso per la riutilizzazione in forma non codificata di dati sanitari personali non genetici a scopo di ricercaArt. 31 Informazione e consenso per la riutilizzazione in forma non codificata di dati sanitari personali non genetici a scopo di ricerca 1 La persona interessata deve essere informata, oralmente o per scritto, circa: a…
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Art. 32 – Informazione sulla prevista riutilizzazione in forma codificata di dati sanitari personali non genetici a scopo di ricercaArt. 32 Informazione sulla prevista riutilizzazione in forma codificata di dati sanitari personali non genetici a scopo di ricerca La persona interessata deve essere informata, oralmente o per scritto, circa: a. la prev…
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2Sezione 3: Procedura di autorizzazione e obblighi di notifica per i progetti di ricerca con materiale biologico e dati sanitari personali
Art. 33 – Progetto di ricercaArt. 33 Progetto di ricerca È considerato progetto di ricerca ai sensi della presente sezione qualsiasi progetto in cui materiale biologico già prelevato o dati sanitari personali già raccolti vengono riutilizzati per r…
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Art. 34 – Ambiti di verificaArt. 34 Ambiti di verifica 1 La commissione d’etica competente verifica: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 20…
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Art. 35 – Disposizioni applicabiliArt. 35 Disposizioni applicabili Si applicano per analogia: a. per la presentazione della domanda, l’articolo 14; b. per la procedura e i termini, l’articolo 16; c. per i progetti di ricerca multicentrici, l’articolo 17.
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Art. 36 – Obblighi di notificaArt. 36 Obblighi di notifica 1 La direzione del progetto notifica previamente alla commissione d’etica un cambiamento della direzione del progetto. 2 Essa notifica alla commissione d’etica, entro 90 giorni, la conclusio…
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2Sezione 4: Procedura di autorizzazione e obblighi di notifica per la riutilizzazione di materiale biologico e di dati sanitari personali per la ricerca in caso di assenza di consenso e d’informazione secondo l’articolo 34 LRUm
Art. 37 – Ambiti di verificaArt. 37 Ambiti di verifica 1 La commissione d’etica competente verifica: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 20…
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Art. 38 – Diposizioni applicabiliArt. 38 Diposizioni applicabili Si applicano per analogia: a. per la presentazione della domanda, l’articolo 14; b. per la procedura e i termini, l’articolo 16; c. per la riutilizzazione o la raccolta condotte secondo u…
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Art. 39 – AutorizzazioneArt. 39 Autorizzazione L’autorizzazione contiene almeno le indicazioni seguenti: a. lo scopo per il quale il materiale biologico e i dati sanitari personali possono essere riutilizzati; b. la designazione del materiale…
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Art. 40 – NotificheArt. 40 Notifiche 1 La direzione del progetto notifica previamente alla commissione d’etica le modifiche delle indicazioni menzionate nell’autorizzazione. 2 Essa notifica alla commissione d’etica, entro 90 giorni, la co…
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1Capitolo 4: Ricerca su persone decedute
Art. 41 – Ambiti di verificaArt. 41 Ambiti di verifica La commissione d’etica verifica: a. la completezza della domanda; b. la qualità scientifica; c. il rispetto delle esigenze in materia di consenso (art. 36 LRUm); d. per i progetti di ricerca s…
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Art. 42 – Disposizioni applicabiliArt. 42 Disposizioni applicabili Si applicano per analogia: a. per la presentazione della domanda, l’articolo 14; b. per la procedura e i termini, l’articolo 16; c. per i progetti di ricerca multicentrici, la procedura…
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Art. 43 – NotificheArt. 43 Notifiche 1 La direzione del progetto notifica previamente alla commissione d’etica le seguenti modifiche del progetto di ricerca: a. il cambiamento della direzione del progetto; b. per i progetti di ricerca su…
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1Capitolo 5: Ricerca su embrioni e feti provenienti da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei, compresi i nati morti
Art. 44 – Informazione e consensoArt. 44 Informazione e consenso 1 Per i progetti di ricerca su embrioni e feti provenienti da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei, compresi i nati morti, la donna incinta o la coppia interessata deve essere…
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Art. 45 – Ambiti di verificaArt. 45 Ambiti di verifica La commissione d’etica competente verifica: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024…
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Art. 46 – Disposizioni applicabiliArt. 46 Disposizioni applicabili Si applicano per analogia: a. per la presentazione della domanda, l’articolo 14; b. per la procedura e i termini, l’articolo 16; c. per i progetti di ricerca multicentrici, la procedura…
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1Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 47 – Aggiornamento degli allegatiArt. 47 Aggiornamento degli allegati Il Dipartimento federale dell’interno può aggiornare gli allegati conformemente agli sviluppi a livello internazionale o nel campo della tecnica. Esso procede agli aggiornamenti che…
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Art. 48 – Disposizioni transitorieArt. 48 Disposizioni transitorie 1 I progetti di ricerca di cui al capitolo 2 autorizzati prima del 1° gennaio 2014 sono considerati progetti di ricerca della categoria B. 2 Su richiesta, l’autorità che ha autorizzato i…
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Art. 48a – Disposizioni transitorie relative alla modifica del 7 giugno 2024Art. 48a Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321, 343). Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 321, 343). Disposizioni trans…
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Art. 49 – Entrata in vigoreArt. 49 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
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Allegati2
Somma di copertura della garanziaAllegato 1 (art. 13) Somma di copertura della garanzia La somma di copertura per i progetti di ricerca con persone della categoria B ammonta almeno a: a. 250 000 franchi per persona; b. 20 000 franchi per danni material…Link diretto
Documentazione richiesta per la procedura presso la commissione d’etica competenteAllegato 2 (art. 14, 17–19) Documentazione richiesta per la procedura presso la commissione d’etica competente 1 Documenti richiesti per i progetti di ricerca con persone che comportano il prelievo di materiale biologic…Link diretto
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Art. 49 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014. Capitolo 6: Disposizioni finali
- SR-Nummer
- SR 810.301
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 20.09.2013
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale