Nel campo d’applicazione della presente legge il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri.
Art. 60a – Trattati internazionali
Confronta i limiti
Art. 60a98
Trattati internazionali
- 98 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 27 set. 2024 concernente la conclusione di trattati internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 477; FF 2024 460).
- Percorso della struttura
- Capitolo 9: Disposizioni finali Sezione 1: Vigilanza e esecuzione
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- Italiano (it)
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- 01.07.2025
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Articoli76
1Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 – OggettoArt. 1 Oggetto 1 La presente legge promuove, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità della formazione universitaria, del perfezionamento professionale e dell’aggiornamento, come pure dell’esercizio professional…
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Art. 2 – Professioni mediche universitarieArt. 2 Professioni mediche universitarie 1 Sono considerate professioni mediche universitarie le professioni di: a. medico; b. Nuovo testo giusta la cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015…
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1Capitolo 2: Principi e obiettivi della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento
Art. 3 – DefinizioniArt. 3 Definizioni 1 La formazione scientifica e professionale riferita alle professioni mediche universitarie comprende la formazione universitaria, il perfezionamento professionale e l’aggiornamento permanente. 2 La f…
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Art. 4 – Obiettivi della formazione e del perfezionamentoArt. 4 Obiettivi della formazione e del perfezionamento 1 La formazione e il perfezionamento abilitano a prevenire, diagnosticare e guarire turbe della salute di esseri umani o di animali, ad alleviarne le sofferenze, c…
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Art. 5 – Diplomi e titoli di perfezionamento federaliArt. 5 Diplomi e titoli di perfezionamento federali 1 Per ogni professione medica universitaria è rilasciato un diploma federale. 2 Il Consiglio federale determina i titoli federali di perfezionamento relativi alle prof…
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1Capitolo 3: Formazione universitaria
2Sezione 1: Obiettivi generali
Art. 6 – Conoscenze, attitudini e capacitàArt. 6 Conoscenze, attitudini e capacità 1 Chi ha concluso un ciclo di studio deve avere le seguenti conoscenze, attitudini e capacità: a. disporre delle basi scientifiche necessarie a predisporre provvedimenti preventi…
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Art. 7 – Sviluppo delle competenze sociali e della personalitàArt. 7 Sviluppo delle competenze sociali e della personalità I cicli di studio favoriscono lo sviluppo delle competenze sociali e della personalità degli studenti in modo da poter affrontare le future esigenze professio…
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2Sezione 2: Obiettivi specifici della formazione
Art. 8 – Medicina umana, odontoiatria e chiropraticaArt. 8 Medicina umana, odontoiatria e chiropratica Chi ha concluso gli studi di medicina umana, di odontoiatria o di chiropratica deve: a. conoscere le strutture e i meccanismi funzionali di base del corpo umano rilevan…
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Art. 9 – FarmaciaArt. 9 Farmacia Chi ha concluso gli studi di farmacia deve: a. conoscere e capire segnatamente le basi scientifiche relative alla preparazione, alla dispensazione, allo smercio, alla documentazione e all’eliminazione di…
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Art. 10 – VeterinariaArt. 10 Veterinaria Chi ha concluso gli studi di veterinaria deve: a. conoscere le strutture e i meccanismi funzionali di base dell’organismo animale rilevanti ai fini dell’esercizio della professione, dal livello molec…
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Art. 11 – Obiettivi per altre professioni medicheArt. 11 Obiettivi per altre professioni mediche Qualora siano istituiti diplomi federali per altre professioni ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, il Consiglio federale ne definisce gli obiettivi della formazione.
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2Sezione 3: Esame federale e diplomi
Art. 12 – AmmissioneArt. 12 Ammissione 1 Le condizioni d’ammissione all’esame federale sono le seguenti: a. essere titolari di una maturità federale o di una maturità riconosciuta dal diritto federale o di un diploma di un’università canto…
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Art. 13 – Disposizioni esecutive concernenti gli esami federaliArt. 13 Nuovo testo giusta la cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). Nuovo testo giusta la cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU…
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Art. 13a – Istituzione delle commissioni d’esameArt. 13a Introdotto dalla cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). Introdotto dalla cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081…
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Art. 14 – Esame federaleArt. 14 Esame federale 1 La formazione universitaria si conclude con l’esame federale. 2 L’esame federale deve consentire di verificare se gli studenti: a. dispongono delle conoscenze specialistiche, delle attitudini e…
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Art. 15 – Riconoscimento di diplomi esteriArt. 15 Riconoscimento di diplomi esteri 1 Sono riconosciuti i diplomi esteri la cui equivalenza con un diploma federale è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati. Nuovo te…
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Art. 16 – Competenza delle scuole universitarieArt. 16 Competenza delle scuole universitarie Le scuole universitarie disciplinano i cicli di studio finalizzati all’ottenimento di un diploma federale in funzione dei criteri di accreditamento e degli obiettivi della p…
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1Capitolo 4: Perfezionamento
2Sezione 1: Obiettivi e durata
Art. 17 – ObiettiviArt. 17 Obiettivi 1 Il perfezionamento ha lo scopo di estendere e approfondire le conoscenze, le attitudini, le capacità, le modalità di comportamento e la competenza sociale acquisite nel corso della formazione univers…
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Art. 18 – DurataArt. 18 Durata 1 Il perfezionamento dura da un minimo di due anni a un massimo di sei. 2 In caso di perfezionamento a tempo parziale, la durata si protrae proporzionalmente. 3 Dopo aver consultato la Commissione delle p…
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2Sezione 2: Ammissione
Art. 19Art. 19 1 Può seguire un ciclo di perfezionamento accreditato chi è titolare di un diploma federale corrispondente. 2 Non sussiste alcun diritto a un posto di perfezionamento. 3 L’accesso al perfezionamento non dev’esse…
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2Sezione 3: Rilascio di titoli di perfezionamento e riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri
Art. 20 – Rilascio di titoli di perfezionamentoArt. 20 Rilascio di titoli di perfezionamento L’organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento accreditato rilascia il corrispondente titolo federale di perfezionamento.
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Art. 21 – Riconoscimento di titoli di perfezionamento esteriArt. 21 Riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri 1 Sono riconosciuti i titoli di perfezionamento esteri la cui equivalenza con un titolo federale di perfezionamento è prevista in un accordo sul riconoscimento…
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1Capitolo 5: Accreditamento di cicli di formazione e di perfezionamento e riconoscimento di cicli di studio esteri
2Sezione 1: Principio
Art. 22 – Scopo e oggetto dell’accreditamentoArt. 22 Scopo e oggetto dell’accreditamento 1 Scopo dell’accreditamento è verificare se i cicli di formazione e di perfezionamento consentono alle persone che li frequentano di raggiungere gli obiettivi stabiliti nella…
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Art. 23 – Obbligo d’accreditamentoArt. 23 Obbligo d’accreditamento 1 I cicli di studio finalizzati all’ottenimento di un diploma federale devono essere accreditati conformemente alla legge federale del 30 settembre 2011RS 414.20 sulla promozione e sul c…
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2Sezione 2: Criteri di accreditamento
Art. 24 – Cicli di studioArt. 24 Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 6 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). Nuovo testo giu…
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Art. 25 – Cicli di perfezionamentoArt. 25 Cicli di perfezionamento 1 Un ciclo di perfezionamento finalizzato all’ottenimento di un titolo federale di perfezionamento è accreditato se: a. si svolge sotto la responsabilità di un’organizzazione professiona…
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2Sezione 3: Procedura di accreditamento per i cicli di perfezionamento
Art. 26 – Domanda e autovalutazioneArt. 26 Domanda e autovalutazione 1 L’organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento presenta la domanda di accreditamento all’istanza di accreditamento (art. 47 cpv. 2). Nuovo testo giusta l’all. cifra II n…
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Art. 27 – Valutazione esternaArt. 27 Valutazione esterna 1 L’organo di accreditamento (art. 48 cpv. 2) istituisce commissioni peritali incaricate di verificare i cicli di perfezionamento. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 6 della LF del 30 set.…
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Art. 28 – Decisione di accreditamentoArt. 28 Decisione di accreditamento 1 L’istanza di accreditamento statuisce sulle proposte dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche. 2 Essa può vincolare l’accreditamento a oneri.
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Art. 29 – Periodo di validitàArt. 29 Nuovo testo giusta la cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5081; FF 2013 5363). Nuovo testo giusta la cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5081;…
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Art. 30 – Oneri e revocaArt. 30 Oneri e revoca 1 Se l’accreditamento è vincolato a oneri, l’organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento deve dimostrare, entro il termine stabilito nella decisione di accreditamento, che gli oneri s…
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Art. 31 – Modifica di un ciclo di perfezionamento accreditatoArt. 31 Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 6 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). Nuovo testo giu…
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Art. 31a – Obbligo di informazioneArt. 31a Introdotto dalla cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5081; FF 2013 5363). Introdotto dalla cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5081; FF 2013 5…
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2Sezione 3a: Finanziamento dell’accreditamento
Art. 32 – …Art. 32 … Abrogata dall’all. cifra II n. 6 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). Abrogata dall’all.…
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2Sezione 4: Elenco dei cicli di studio esteri riconosciuti
Art. 33Art. 33 1 Il DFI allestisce, mediante ordinanza, un elenco dei cicli di studio in chiropratica riconosciuti, offerti da scuole universitarie estere. 2 I cicli di studio in chiropratica di scuole universitarie estere son…
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1Capitolo 6: Esercizio della professione e aggiornamento
Art. 33a – Registrazione, conoscenze linguistiche e diplomaArt. 33a Introdotto dalla cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). Introdotto dalla cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081…
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Art. 34 – Obbligo d’autorizzazioneArt. 34 Nuovo testo giusta la cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). Nuovo testo giusta la cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU…
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Art. 35 – Obbligo di annunciarsiArt. 35 Obbligo di annunciarsi 1 I titolari di qualifiche professionali acquisite all’estero che possono avvalersi dell’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 1999RS 0.142.112.681 tra la Confederazione Svizzera, da una…
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Art. 36 – Condizioni d’autorizzazioneArt. 36 Condizioni d’autorizzazione 1 L’autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente: Nuovo testo giusta la cifra I della L del 20 mar. 2015…
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Art. 37 – Restrizione dell’autorizzazione e oneriArt. 37 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle profess…
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Art. 38 – Revoca dell’autorizzazioneArt. 38 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle profess…
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Art. 39 – Designazione della professioneArt. 39 Designazione della professione Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio federale disciplina le modalità di utilizzazione dei diplomi federali e dei titoli federali di perfezion…
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Art. 40 – Obblighi professionaliArt. 40 Obblighi professionali Chi esercita una professione medica universitaria sotto la propria responsabilità professionale deve osservare i seguenti obblighi professionali: Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF de…
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Art. 41 – Autorità cantonale di vigilanzaArt. 41 Nuovo testo giusta la cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). Nuovo testo giusta la cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU…
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Art. 42 – Assistenza amministrativaArt. 42 Assistenza amministrativa Le autorità giudiziarie e amministrative annunciano senza indugio all’autorità di vigilanza del proprio Cantone i fatti che potrebbero costituire una violazione degli obblighi professio…
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Art. 43 – Misure disciplinariArt. 43 Misure disciplinari 1 In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione, l’autorità di vigilanza può ordinare le seguenti misure di…
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Art. 44 – Procedura disciplinare in un altro CantoneArt. 44 Procedura disciplinare in un altro Cantone 1 L’autorità di vigilanza di un Cantone che avvia un procedimento disciplinare contro una persona che esercita una professione medica in virtù di un’autorizzazione rila…
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Art. 45 – Effetti del divieto d’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionaleArt. 45 Effetti del divieto d’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale 1 Il divieto d’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale si applica sull’intero ter…
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Art. 46 – PrescrizioneArt. 46 Prescrizione 1 Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dalla data in cui l’autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dei fatti contestati. 2 Ogni atto d’inchiesta o atto processuale in…
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1Capitolo 7: Organizzazione
2Sezione 1: Accreditamento
Art. 47 – Istanza di accreditamentoArt. 47 Istanza di accreditamento 1 L’accreditamento di cicli di studio finalizzati all’ottenimento di un diploma federale compete al Consiglio svizzero di accreditamento di cui all’articolo 21 LPSURS 414.20. Nuovo test…
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Art. 48 – Organo di accreditamentoArt. 48 Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 6 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). Nuovo testo giu…
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2Sezione 2: Commissione delle professioni mediche
Art. 49 – Composizione e organizzazioneArt. 49 Composizione e organizzazione 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle professioni mediche e ne nomina i membri. 2 Esso fa in modo che vi siano rappresentati adeguatamente la Confederazione, i Ca…
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Art. 50 – CompitiArt. 50 Compiti 1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze: a. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 6 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore…
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2Sezione 3: Registro
Art. 51 – Competenza, scopo e contenutoArt. 51 Competenza, scopo e contenuto 1 Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria. Nuovo testo giusta la cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 201…
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Art. 52 – Obbligo di notificaArt. 52 Obbligo di notifica 1 Le autorità cantonali competenti notificano senza indugio al DFI: a. ogni rilascio, rifiuto, revoca o modifica di un’autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsa…
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Art. 53 – Comunicazione dei datiArt. 53 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle profess…
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Art. 54 – Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registroArt. 54 Nuovo testo giusta la cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). Nuovo testo giusta la cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU…
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1Capitolo 7a: Aiuti finanziari
Art. 54a – Promovimento dell’efficienza nell’ambito delle cure mediche di baseArt. 54a Promovimento dell’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari alle scuole universitarie, a organizzazioni responsab…
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Art. 54b – FinanziamentoArt. 54b Finanziamento 1 Mediante lo stanziamento di un credito d’impegno pluriennale, l’Assemblea federale determina l’importo massimo a concorrenza del quale la Confederazione può concedere aiuti finanziari conformeme…
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1Capitolo 8: Rimedi giuridici e disposizioni penali
2Sezione 1: Rimedi giuridici
Art. 55 – Decisioni delle organizzazioni responsabili di cicli di perfezionamentoArt. 55 Decisioni delle organizzazioni responsabili di cicli di perfezionamento 1 Le organizzazioni responsabili di cicli di perfezionamento accreditati emettono decisioni formali secondo la legge federale del 20 dicemb…
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Art. 56 – Modalità di consultazione dei documenti d’esameArt. 56 Modalità di consultazione dei documenti d’esame Per garantire la segretezza delle domande degli esami medici, può essere rifiutata la consegna dei documenti d’esame, vietata la copiatura o riproduzione di esempl…
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Art. 57Art. 57 Abrogato dall’all. cifra II n. 6 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). Abrogato dall’all. c…
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2Sezione 2: Disposizioni penali
Art. 58Art. 58 Chiunque: a. si fregia di un diploma o di un titolo di perfezionamento di cui alla presente legge senza averlo ottenuto regolarmente; b. utilizza una denominazione che induce a credere erroneamente che egli abbi…
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1Capitolo 9: Disposizioni finali
2Sezione 1: Vigilanza e esecuzione
Art. 59 – VigilanzaArt. 59 Vigilanza Al Consiglio federale compete la vigilanza sull’esecuzione della presente legge.
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Art. 60 – EsecuzioneArt. 60 Esecuzione Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.
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Art. 60a – Trattati internazionaliArt. 60a Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 27 set. 2024 concernente la conclusione di trattati internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 477; FF 2024…
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2Sezione 2: Diritto previgente, abrogazione
Art. 61Art. 61 La legge federale del 19 dicembre 1877 [CS 4 295; RU 2000 III 11891, 2002 I 3701, 2006 2197 all. n. 88] sulla libera circolazione del personale medico è abrogata. [CS 4 295; RU 2000 III 11891, 2002 I 3701, 2006…
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2Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 62 – Applicazione ai cicli di studioArt. 62 Applicazione ai cicli di studio 1 Le regolamentazioni concernenti i cicli di studio sono adeguate alla presente legge in modo che le nuove prescrizioni possano essere applicate agli studenti del primo anno al pi…
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Art. 63 – Accreditamento di cicli di studio dopo l’entrata in vigore della presente leggeArt. 63 Accreditamento di cicli di studio dopo l’entrata in vigore della presente legge 1 I cicli di studio di scuole universitarie che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, erano già finalizzati al conseg…
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Art. 64 – Accreditamento di cicli di perfezionamento dopo l’entrata in vigore della presente leggeArt. 64 Accreditamento di cicli di perfezionamento dopo l’entrata in vigore della presente legge 1 I cicli di perfezionamento finalizzati al conseguimento di un titolo federale di perfezionamento devono ottenere un accr…
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Art. 65 – Titoli federali di perfezionamentoArt. 65 Titoli federali di perfezionamento 1 I titolari di un diploma federale in medicina che il 1° giugno 2002 erano in possesso di un’autorizzazione cantonale al libero esercizio della professione rimangono autorizza…
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Art. 66 – ChiropraticiArt. 66 Chiropratici 1 Le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione di chiropratico sotto la propria responsabil…
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Art. 67 – Misure disciplinariArt. 67 Misure disciplinari 1 Le misure disciplinari previste nell’articolo 43 non si applicano ai fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente legge. 2 Un divieto temporaneo o definitivo d’esercizio d…
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Art. 67a – Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2015Art. 67a Introdotto dalla cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). Introdotto dalla cifra I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081…
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Art. 67b – Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016Art. 67b Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sani…
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2Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore
Art. 68Art. 68 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: DCF del 27 giu. 2007. 1° settembre 2007Gli articoli 35 e 51–54 entran…
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- SR-Nummer
- SR 811.11
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 23.06.2006
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale