In caso di violazione delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione, l’autorità di vigilanza cantonale può ordinare le seguenti misure disciplinari:
un avvertimento;
un ammonimento;
una multa sino a 20 000 franchi;
un divieto temporaneo di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale per sei anni al massimo;
un divieto definitivo di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale per l’intero campo di attività o per una parte di esso.
In caso di violazione degli obblighi professionali di cui all’articolo 16 lettere b ed e possono essere pronunciate soltanto le misure disciplinari di cui al capoverso 1 lettere a–c.
Il divieto di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale può essere cumulato con la multa.
Durante il procedimento disciplinare, l’autorità di vigilanza può imporre restrizioni all’autorizzazione all’esercizio della professione, vincolarla a oneri o sospenderla.