Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 83 Cantoni 1 I Cantoni adempiono i compiti di esecuzione: a. affidati loro dalla presente legge; b. non espressamente affidati alla Confederazione. 2 I Cantoni comunicano all’Istituto i loro atti legislativi in materia di agenti terapeutici. Capitolo 6: Esecuzione