Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001 concernente i requisiti per l'omologazione di medicamenti (Ordinanza per l'omologazione di medicamenti, OOMed)
Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
812.212.22
Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
concernente i requisiti per l’omologazione di medicamenti
(Ordinanza per l’omologazione di medicamenti, OOMed)
del 9 novembre 2001 (Stato 1° luglio 2026)
Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto),
visti gli articoli 11 capoverso 4, 17 capoverso 2, 60 e 72a capoverso 1 lettera k della legge del 15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici (LATer);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio,3
ordina:
- 1 RS 812.21
- 2 RS 946.51
- 3 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 7 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3621).
- SR-Nummer
- SR 812.212.22
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2026
- Data del documento
- 09.11.2001
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale
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Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001 concernente i requisiti per l'omologazione di medicamenti (Ordinanza per l'omologazione di medicamenti, OOMed)
- SR-Nummer
- SR 812.212.22
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 09.11.2001
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale