Art. 23b – Disposizioni transitorie e finali
Art. 23b36
- 36 Introdotto dalla cifra I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 7 set. 2012 (RU 2012 5651). Abrogato dalla cifra I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 7 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3621).
- Percorso della struttura
- Sezione 6: Disposizioni transitorie e finali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2026
Versioni linguistiche disponibili
Seleziona versione dell’articolo
Le versioni attuali e storiche restano separate e accessibili in modo permanente. La versione selezionata si apre automaticamente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 23b Introdotto dalla cifra I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 7 set. 2012 (RU 2012 5651). Abrogato dalla cifra I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 7 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3621). Introdotto dalla cifra I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 7 set. 2012 (RU
- SR-Nummer
- SR 812.212.22
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 09.11.2001
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale