I principi attivi devono essere fabbricati secondo i procedimenti omeopatici o antroposofici o corrispondere alla definizione della Farmacopea per preparazioni antroposofiche e ottenuti:
da materie prime o specie di partenza che figurano nella lista SOA ai sensi dell’allegato 6 per gli indirizzi terapeutici corrispondenti; oppure
da altre materie prime sufficientemente note nell’indirizzo terapeutico corrispondente e la cui notorietà ai sensi dell’allegato 3 numero 2 può essere provata.