Ordinanza del 7 settembre 2018 dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'omologazione semplificata e la procedura di notifica dei medicamenti complementari e fitoterapeutici (Ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici, OMCF)
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Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
812.212.24 Ordinanzadell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’omologazione semplificata e la procedura di notifica dei medicamenti complementari e fitoterapeutici(Ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici, OMCF)del 7 settembre 2018 (Stato 1° luglio 2025) Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto),visti gli articoli 11 capoverso 4, 14 capoverso 1 lettere abis–cbis, 15 capoverso 2 e 72a capovers
- SR-Nummer
- SR 812.212.24
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2025
- Data del documento
- 07.09.2018
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale
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Contenuti di questo atto
Articoli48
1Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 – OggettoArt. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i requisiti che devono essere rispettati dai medicamenti complementari e fitoterapeutici della medicina umana e veterinaria e fissa le condizioni per la loro omologazione…
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Art. 2 – Diritto applicabileArt. 2 Diritto applicabile 1 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni della: a. ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001RS 812.212.22…
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Art. 3 – FarmacopeeArt. 3 Farmacopee Per monografie e disposizioni riconosciute delle farmacopee si intendono quelle che sono designate come tali nell’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001RS 812.2…
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Art. 4 – DefinizioniArt. 4 Definizioni 1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. terapia individuale: trattamento medicamentoso di un determinato paziente o di un determinato animale oppure effettivo di animali con un medicame…
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Art. 5 – Principio dell’omologazione semplificataArt. 5 Principio dell’omologazione semplificata I medicamenti complementari e fitoterapeutici sono omologati con procedura semplificata o sulla base di una notifica, salvo che: a. si tratti di medicamenti fitoterapeutic…
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Art. 6 – Documentazione relativa agli esami farmacologici e tossicologiciArt. 6 Documentazione relativa agli esami farmacologici e tossicologici 1 I requisiti concernenti la documentazione sono retti dagli articoli 4 e 8–10 OOMedRS 812.212.22, qualora non sia possibile fornire una prova bibl…
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Art. 7 – Prova delle proprietà terapeutiche e della sicurezzaArt. 7 Prova delle proprietà terapeutiche e della sicurezza 1 Il richiedente deve fornire una prova della tolleranza. Le eccezioni sono rette dall’articolo 14 a LATer e dagli allegati 1–3. 2 Per quanto sia opportuno e p…
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1Capitolo 2: Medicamenti fitoterapeutici
2Sezione 1: Omologazione semplificata di medicamenti fitoterapeutici
Art. 8 – Domanda di omologazioneArt. 8 Domanda di omologazione Per l’omologazione semplificata di medicamenti fitoterapeutici, insieme alla domanda di omologazione devono essere presentati a Swissmedic i documenti di cui all’allegato 1.
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Art. 9 – Documentazione analitica, chimica e farmaceuticaArt. 9 Documentazione analitica, chimica e farmaceutica 1 La qualità analitica, chimica e farmaceutica di un medicamento fitoterapeutico deve essere documentata interamente conformemente all’articolo 3 OOMedRS 812.212.2…
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Art. 10 – Documentazione tossicologica e farmacologicaArt. 10 Documentazione tossicologica e farmacologica 1 La tossicologia e la farmacologia di un medicamento fitoterapeutico deve essere documentata interamente ai sensi dell’articolo 4 OOMedRS 812.212.22. RS 812.212.22 2…
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Art. 11 – Documentazione clinicaArt. 11 Documentazione clinica 1 Per i principi attivi vegetali per i quali esiste una monografia riconosciuta con dati sufficienti sull’efficacia e la tollerabilità nell’indicazione e la posologia rivendicata, è possib…
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2Sezione 2: Procedura di notifica per tisane
Art. 12Art. 12 Le tisane possono essere omologate da Swissmedic sulla base di una notifica, a condizione che: a. si tratti di singole tisane, la cui droga figura nell’allegato 4 (lista «Droghe per tisane»); b. per le tisane in…
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1Capitolo 3: Caramelle e pasticche contro la tosse e il mal di gola
Art. 13Art. 13 Le caramelle e le pasticche contro la tosse e il mal di gola possono essere omologate da Swissmedic sulla base di una notifica, a condizione che: a. contengano solo i seguenti costituenti: 1. piante, parti di pi…
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1Capitolo 4: Medicamenti omeopatici e antroposofici
2Sezione 1: Principi
Art. 14 – Campo d’applicazioneArt. 14 Campo d’applicazione Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai medicamenti di cui all’articolo 4 capoverso 3.
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Art. 15 – Liste SOA e SCArt. 15 Liste SOA e SC 1 Nella lista delle sostanze omeopatiche e antroposofiche (lista SOA) ai sensi dell’allegato 6 sono inserite le sostanze e le potenze sufficientemente note ai sensi dell’allegato 3 numeri 2.1 e 3…
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2Sezione 2: Materie prime
Art. 16 – PrincipioArt. 16 Principio 1 Le materie prime destinate alla fabbricazione di preparazioni omeopatiche sono sostanze di origine naturale o di sintesi che non sono utilizzate direttamente come principio attivo ma soltanto dopo la…
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Art. 17 – Medicamenti di origine animaleArt. 17 Medicamenti di origine animale Per i medicamenti di origine animale, oltre alle prescrizioni di cui all’articolo 16 devono essere osservate le direttive della monografia «Preparazioni omeopatiche» della Farmacop…
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Art. 18 – Preparati a base di organiArt. 18 Preparati a base di organi 1 Per i preparati a base di organi, oltre alle prescrizioni di cui agli articoli 16 e 17 devono essere osservate le direttive della monografia «Preparazioni omeopatiche» della Farmacop…
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Art. 19 – NosodiArt. 19 Nosodi 1 Per i nosodi, oltre alle prescrizioni di cui agli articoli 16–18 devono essere osservate le direttive della monografia «Preparazioni omeopatiche» della Farmacopea concernente le materie prime di origine…
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2Sezione 3: Principi attivi
Art. 20Art. 20 I principi attivi devono essere fabbricati secondo i procedimenti omeopatici o antroposofici o corrispondere alla definizione della Farmacopea per preparazioni antroposofiche e ottenuti: a. da materie prime o sp…
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2Sezione 4: Requisiti relativi alla fabbricazione
Art. 21 – PrincipioArt. 21 Principio Nella fabbricazione devono essere osservate e sufficientemente documentate, oltre alle norme riconosciute della Buona prassi di fabbricazione (GMP), anche le specifiche prescrizioni di fabbricazione ri…
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Art. 22 – Procedimenti di fabbricazioneArt. 22 Procedimenti di fabbricazione 1 I procedimenti di fabbricazione omeopatici sono procedimenti definiti nelle monografie della Farmacopea, nella HAB, nella Ph.F. (sotto «préparations homéopathiques») e nella B.Hom…
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Art. 23 – Prescrizioni di fabbricazioneArt. 23 Prescrizioni di fabbricazione 1 Qualora le prescrizioni corrispondenti non siano contenute nella Farmacopea, sono considerate riconosciute le seguenti prescrizioni: a. le prescrizioni della HAB o della Ph.F. (so…
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2Sezione 5: Omologazione semplificata di medicamenti omeopatici e antroposofici
Art. 24 – Medicamenti con indicazioneArt. 24 Medicamenti con indicazione 1 Per l’omologazione semplificata di medicamenti omeopatici e antroposofici con indicazione, insieme alla domanda di omologazione devono essere presentati a Swissmedic i documenti che…
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Art. 25 – Medicamenti senza indicazioneArt. 25 Medicamenti senza indicazione 1 Per l’omologazione semplificata di un medicamento omeopatico o antroposofico senza indicazione, i cui principi attivi non possono essere omologati nella procedura di notifica ai s…
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Art. 26 – Caratterizzazione e informazione sul medicamentoArt. 26 Caratterizzazione e informazione sul medicamento 1 Per i medicamenti di cui agli articoli 24 e 25 capoverso 2, la caratterizzazione e l’informazione destinata ai pazienti devono contenere i dati di cui all’alleg…
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2Sezione 6: Omologazione sulla base di una notifica di medicamenti omeopatici e antroposofici senza indicazione e di medicamenti della gemmoterapia senza indicazione
Art. 27 – Condizioni per i medicamenti omeopatici e antroposofici senza indicazione e i medicamenti della gemmoterapia senza indicazioneArt. 27 Condizioni per i medicamenti omeopatici e antroposofici senza indicazione e i medicamenti della gemmoterapia senza indicazione I medicamenti omeopatici o antroposofici senza indicazione e i medicamenti della gem…
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Art. 28 – Condizioni per i sali di Schüssler senza indicazioneArt. 28 Condizioni per i sali di Schüssler senza indicazione I sali di Schüssler senza indicazione sono omologati sulla base di una notifica se soddisfano tutte le condizioni di cui all’articolo 25 capoverso 1 e conteng…
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1Capitolo 5: Medicamenti asiatici
Art. 29 – Omologazione semplificata di medicamenti asiatici con indicazioneArt. 29 Omologazione semplificata di medicamenti asiatici con indicazione 1 Per i medicamenti asiatici ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera b LATer devono essere presentati a Swissmedic i seguenti documenti: a.…
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Art. 30 – Omologazione semplificata di medicamenti asiatici senza indicazioneArt. 30 Omologazione semplificata di medicamenti asiatici senza indicazione 1 Per l’omologazione semplificata di un medicamento asiatico senza indicazione è possibile rinunciare alla presentazione di una documentazione…
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Art. 31 – Omologazione di medicamenti asiatici senza indicazione sulla base di una notificaArt. 31 Omologazione di medicamenti asiatici senza indicazione sulla base di una notifica 1 I medicamenti asiatici senza indicazione sono omologati sulla base di una notifica se, oltre alle condizioni di cui all’articol…
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Art. 32 – Lista STAArt. 32 Lista STA Nella lista STA di cui all’allegato 10 sono iscritte le sostanze che soddisfano comprovatamente le condizioni di cui all’articolo 30 capoverso 1, che non sono di origine animale o umana e per le quali:…
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Art. 33 – Caratterizzazione di medicamenti asiatici senza indicazioneArt. 33 Caratterizzazione di medicamenti asiatici senza indicazione 1 La caratterizzazione dei medicamenti asiatici senza indicazione deve contenere i dati di cui all’allegato 1b OOMedRS 812.212.22. RS 812.212.22 2 Il p…
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Art. 34 – Informazione sui medicamenti asiatici senza indicazioneArt. 34 Informazione sui medicamenti asiatici senza indicazione 1 L’informazione destinata ai pazienti concernente i medicamenti asiatici senza indicazione deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato 5.4 OOMed…
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1Capitolo 6: Medicamenti di altri indirizzi terapeutici della medicina complementare
Art. 35 – Omologazione semplificataArt. 35 Omologazione semplificata 1 La domanda per l’omologazione semplificata dei medicamenti di altri indirizzi terapeutici della medicina complementare deve contenere i documenti relativi alla qualità e alla sicurezz…
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Art. 36 – CaratterizzazioneArt. 36 Caratterizzazione 1 La caratterizzazione dei medicamenti di cui all’articolo 35 deve contenere, se applicabili, i dati di cui all’allegato 1 OOMedRS 812.212.22. RS 812.212.22 2 Per l’informazione destinata ai pa…
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1Capitolo 7: Omologazione sulla base di una notifica (procedura di notifica)
2Sezione 1: Notifica
Art. 37 – ContenutoArt. 37 Contenuto 1 La notifica deve contenere un dossier di base dell’azienda per ogni fabbricante di forme galeniche e le notifiche relative ai preparati (notifiche singole). Per i casi che figurano negli articoli 39…
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Art. 38 – Dossier di base dell’aziendaArt. 38 Dossier di base dell’azienda 1 Il dossier di base dell’azienda contiene i seguenti documenti: a. la prova che le condizioni per l’omologazione secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettere b e c LATer sono soddisfat…
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Art. 39 – Master-Dossier per medicamenti omeopatici e antroposoficiArt. 39 Master-Dossier per medicamenti omeopatici e antroposofici 1 Il Master-Dossier contiene documenti generali relativi ai preparati cui si fa riferimento nel quadro delle notifiche singole. I Master-Dossier devono e…
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Art. 40 – Modello di documentazione della qualità per medicamenti asiaticiArt. 40 Modello di documentazione della qualità per medicamenti asiatici 1 Per ogni dossier di base dell’azienda, per i medicamenti asiatici deve essere presentato almeno un modello di documentazione della qualità confo…
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Art. 41 – Notifiche singoleArt. 41 Notifiche singole 1 Le notifiche singole devono essere presentate per ogni gruppo di medicamenti. Esse comprendono in particolare: a. informazioni specifiche sui preparati, in particolare i dati sulla composizio…
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2Sezione 2: Caratterizzazione e informazione sul medicamento
Art. 42 – TisaneArt. 42 Tisane 1 La caratterizzazione delle tisane deve contenere i dati di cui all’allegato 1 OOMedRS 812.212.22. RS 812.212.22 2 Non è richiesta un’informazione sul medicamento. È possibile rinunciare al foglietto ill…
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Art. 43 – Caramelle e pasticche contro la tosse e il mal di golaArt. 43 Caramelle e pasticche contro la tosse e il mal di gola La caratterizzazione delle caramelle e pasticche contro la tosse e il mal di gola deve contenere i dati di cui all’allegato 1 OOMedRS 812.212.22. Non è rich…
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Art. 44 – Medicamenti omeopatici e antroposofici senza indicazione e medicamenti della gemmoterapia senza indicazioneArt. 44 Medicamenti omeopatici e antroposofici senza indicazione e medicamenti della gemmoterapia senza indicazione 1 La caratterizzazione dei medicamenti omeopatici e antroposofici senza indicazione e dei medicamenti d…
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Art. 45 – Medicamenti asiatici senza indicazioneArt. 45 Medicamenti asiatici senza indicazione 1 La caratterizzazione dei medicamenti asiatici senza indicazione deve contenere i dati di cui all’allegato 1b OOMedRS 812.212.22. RS 812.212.22 2 Eventuali avvertenze di s…
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1Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 46 – Disposizioni transitorie della modifica del 1° gennaio 2019Art. 46 Disposizioni transitorie della modifica del 1° gennaio 2019 1 Per i medicamenti omologati prima del 1° gennaio 2019 con procedura di notifica, le disposizioni di cui all’articolo 16 capoverso 3 LATer si applican…
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Art. 47 – Abrogazione e modifica di altri atti normativiArt. 47 Correzione del 13 nov. 2018 (RU 2018 3997). Correzione del 13 nov. 2018 (RU 2018 3997). Abrogazione e modifica di altri atti normativi 1 L’ordinanza del 22 giugno 2006 [RU 2006 3641, 2011 1787] sui medicamenti c…
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Art. 48 – Entrata in vigoreArt. 48 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
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Allegati10
Requisiti relativi alla domanda di omologazione semplificata dei medicamenti fitoterapeuticiAllegato 1 (art. 8 cpv. 1 e 10 cpv. 2) Requisiti relativi alla domanda di omologazione semplificata dei medicamenti fitoterapeutici 1 Informazione sul medicamento e testi della confezione 1.1 L’informazione destinata ai…Link diretto
Requisiti relativi alla domanda di omologazione semplificata dei medicamenti omeopatici e antroposoficiAllegato 2 (art. 24, 25 cpv. 2 e 3 e 26 cpv. 1) Requisiti relativi alla domanda di omologazione semplificata dei medicamenti omeopatici e antroposofici 1 Informazione sul medicamento e testi della confezione 1.1 Sul con…Link diretto
Requisiti relativi alla domanda di omologazione semplificata dei medicamenti omeopatici e antroposofici senza indicazione con dossier in forma ridottaAllegato 3 (art. 15 cpv. 1, 20 lett. b e 25 cpv. 1) Requisiti relativi alla domanda di omologazione semplificata dei medicamenti omeopatici e antroposofici senza indicazione con dossier in forma ridotta 1 Documenti da p…Link diretto
Lista SOAAllegato 6 (art. 15 cpv. 1, 20 lett. a, 27 lett. a e 39 cpv. 1 lett. d) Lista SOALink diretto
Lista opere di riferimentoAllegato 9 (art. 30 cpv. 2 e 31 cpv. 2) Lista opere di riferimentoLink diretto
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