La presente ordinanza disciplina la pubblicità destinata al pubblico e professionale dei medicamenti pronti per l’uso della medicina umana e veterinaria.
Non si applica:
all’imballaggio e all’informazione relativi al medicamento;
ai cataloghi per la vendita e ai listini prezzi, se non contengono dati medici sui medicamenti;
alle informazioni di carattere generale sulla salute o su malattie, se non si riferiscono direttamente o indirettamente a medicamenti determinati.