La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
Art. 26 – Entrata in vigore
Art. 26
Entrata in vigore57
- 57 Introdotta dal n. I 4 dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU 2004 4037).
- Contesto dell’atto
- SR 812.212.5 · OPuM · Ordinanza · Consolidation: 812.212.5 - 2020-01-01
- Percorso della struttura
- Sezione 5: Disposizioni finali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2020
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Art. 26 Entrata in vigore Introdotta dal n. I 4 dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU 2004 4037). Introdotta dal n. I 4 dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU 2004 4037). La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002. Sezione 5: Disposizioni finali
- SR-Nummer
- SR 812.212.5
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 17.10.2001
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale