Qualora l’USAV sia tenuto, in conformità al diritto svizzero o internazionale, a redigere rapporti, divulga in forma anonima i dati necessari.
Su richiesta, per scopi di ricerca può mettere a disposizione i dati dal SI AMV in forma anonima.
Tiene conto dei requisiti definiti nella legge del 9 ottobre 199223 sulla statistica federale.