La documentazione sugli esami clinici di cui all’articolo 5 OOMed11 può basarsi sui dati relativi al medicamento di riferimento, se il richiedente può dimostrare che i risultati sono trasferibili al preparato affine.
Art. 13 – Documentazione sugli esami clinici
Art. 13
Documentazione sugli esami clinici
- Contesto dell’atto
- SR 812.216.2 · OAllerg · Ordinanza · Consolidation: 812.216.2 - 2019-01-01
- Percorso della struttura
- Sezione 4: Preparati di allergeni destinati all’immunoterapia specifica
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2019
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 13 Documentazione sugli esami clinici La documentazione sugli esami clinici di cui all’articolo 5 OOMedRS 812.212.22 può basarsi sui dati relativi al medicamento di riferimento, se il richiedente può dimostrare che i risultati sono trasferibili al preparato affine. RS 812.212.22 Sezione 4: Prep
- SR-Nummer
- SR 812.216.2
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 11.12.2009
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale