Allo scopo di verificare la conformità dei dispositivi, le autorità competenti per la sorveglianza secondo l’articolo 69 possono, gratuitamente:
esigere le necessarie prove e informazioni;
prelevare campioni;
far eseguire esami e test di laboratorio sui campioni;
accedere ai locali commerciali e alle strutture delle persone tenute a fornire informazioni e visitare gli stessi durante l’orario normale di lavoro, con e, se necessario, senza preavviso;
consultare i documenti ed esigere che questi o altre informazioni siano redat-ti in una delle lingue ufficiali o in inglese.
Se il fabbricante non adempie l’obbligo di cui all’articolo 59, Swissmedic può, a tutela della salute, disporre misure adeguate fino al divieto di messa a disposizione sul mercato e di messa in servizio.