Allegato 1 175
(art. 2 cpv. 4, 5 e 6)
Equivalenze terminologiche e diritto applicabile
1
Ai fini della corretta interpretazione delle espressioni che figurano nel regolamento UE-REACH176, nel regolamento UE-CLP177 e nella direttiva 75/324/CEE178, ai quali la presente ordinanza rimanda, si applicano le seguenti equivalenze:
UE | Svizzera | ||
|---|---|---|---|
a. Espressioni in italiano: | |||
fabbricante, fornitore, importatore, utilizzatore a valle | fabbricante ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b | ||
immissione sul mercato | immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera i LPChim | ||
miscela | preparato | ||
articolo | oggetto | ||
sostanza intermedia | prodotto intermedio ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera j | ||
consumatore | utilizzatore privato | ||
Organismo di consulenza ufficiale | Tox Info Suisse (art. 79) | ||
b. Espressioni in francese: | |||
fabricant, fournisseur, importateur, utilisateur en aval | fabricant selon l’art. 2, al. 1, let. b | ||
mise sur le marché | mise sur le marché selon l’art. 4, al. 1, let. i LChim | ||
mélange | préparation | ||
article | objet | ||
intermédiaire | produit intermédiaire selon l’art. 2, al. 2, let. d | ||
consommateur | utilisateur privé | ||
organisme consultatif officiel | Tox Info Suisse (art. 79) | ||
c. Espressioni in tedesco: | |||
Hersteller, Lieferant, Importeur, nachgeschalteter Anwender | Herstellerin nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b | ||
Inverkehrbringen | Inverkehrbringen nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i ChemG | ||
Gemisch | Zubereitung | ||
Erzeugnis | Gegenstand | ||
Zwischenprodukt | Zwischenprodukt nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j | ||
Verbraucher | private Verwenderin | ||
Öffentliche Beratungsstelle | Tox Info Suisse (Art. 79) | ||
2
Là dove la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento UE-REACH o del regolamento UE-CLP, che, a loro volta, rimandano a una delle disposizioni seguenti di questi due atti normativi, si applicano, al posto di esse, le disposizioni seguenti del diritto svizzero:
Disposizione del regolamento UE-REACH o del regolamento UE-CLP | Disposizioni del diritto svizzero |
|---|---|
art. 13 del regolamento UE-REACH | art. 43 cpv. 2 della presente ordinanza |
art. 31 del regolamento UE-REACH | art. 20 della presente ordinanza |
art. 59 del regolamento UE-REACH | all. 3 alla presente ordinanza |
art. 17 par. 2 del regolamento UE-CLP | art. 10 cpv. 3 lett. b della presente ordinanza |
art. 23 lett. e del regolamento UE-CLP | legislazione sugli esplosivi |
art. 24 del regolamento UE-CLP | art. 14 della presente ordinanza |
3
Là dove la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento UE-REACH o del regolamento UE-CLP che, a loro volta, rimandando ad altri atti del diritto dell’UE, al posto di questi atti del diritto dell’UE, si applicano gli atti legislativi seguenti del diritto svizzero:
Diritto UE | Diritto svizzero | |
|---|---|---|
Direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1 | Legge del 16 dicembre 2005179 sulla protezione degli animali | |
Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 | Ordinanza del 18 maggio 2005180 sui biocidi | |
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 | Ordinanza del 20 agosto 2025181 sui prodotti fitosanitari | |
Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose | Disposizioni sul trasporto per posta, per ferrovia, su strada, per via aerea o navigabile e attraverso gli impianti di trasporto in condotta | |
Decisione della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici, GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14 | Articolo 50 cpv. 3 dell’ordinanza del 19 dicembre 1983182 sulla prevenzione degli infortuni | |
Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11 | Legislazione sulla protezione dei lavoratori | |
Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50 | Legislazione sulla protezione dei lavoratori | |
Valori limite nazionali di esposizione professionale | Elenco dei valori limite di esposizione sui posti di lavoro della SUVA183 | |
Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale, GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18 | Ordinanza del 19 maggio 2010184 sulla sicurezza dei prodotti | |
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3 | Ordinanza del 4 dicembre 2015185 sui rifiuti e ordinanza del 22 giugno 2005186 sul traffico di rifiuti | |
Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1 | Allegato 1.4 ORRPChim187 | |
Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7 | Allegati 1.1, 1.9 e 1.16 ORRPChim | |
Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60 | Ordinanza PIC del 10 novembre 2004188 | |
Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1 | Ordinanza del 27 febbraio 1991189 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti | |
Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE, GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40 | Legge del 17 giugno 2011190 sulla metrologia e relative ordinanze nell’ambito dei pesi e delle misure | |
Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti, GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1 | Allegati 2.1 e 2.2 ORRPChim | |