Sono lingue ufficiali il tedesco, il francese e l’italiano.
Art. 10a – Lingue ufficiali
Art. 10a50
Lingue ufficiali
- 50 Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 24.04.2026
Versioni linguistiche disponibili
Seleziona versione dell’articolo
Le versioni attuali e storiche restano separate e accessibili in modo permanente. La versione selezionata si apre automaticamente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 10a Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220). Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220). Lingue ufficiali Sono lingue ufficiali il tedesco, il francese e l’italiano. Titolo secondo: Presupposti
- SR-Nummer
- SR 813.11
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 05.06.2015
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale