L’annuncio deve contenere i seguenti dati:
il nome e l’indirizzo del fabbricante;
il nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE conformemente all’articolo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento UE-CLP101 se l’etichettatura non reca l’identità del fabbricante;
per le sostanze:
il nome chimico secondo l’articolo 18 paragrafo 2 lettere a–d del regolamento UE-CLP,
il numero CAS,
il numero CE,
la classificazione e l’etichettatura,
gli impieghi previsti,
per le sostanze pericolose per l’ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
per i nanomateriali:
la composizione, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie, nonché
la quantità annuale immessa sul mercato prevista secondo le categorie seguenti: meno di 1 chilogrammo, tra 1 e 10 chilogrammi, tra 10 e 100 chilogrammi, tra 100 e 1000 chilogrammi, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
l’indicazione se la sostanza è considerata PBT o vPvB,
la relazione sulla sicurezza chimica disponibile nello SEE, a condizione che il fabbricante possa procurarsela con un onere sopportabile;
per i preparati:
il nome commerciale,
l’UFI,
le indicazioni circa le sostanze contenute secondo le disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza,
la classificazione e l’etichettatura,
gli impieghi previsti,
lo stato dell’aggregato,
per i preparati pericolosi per l’ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le categorie seguenti: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
per i preparati che contengono nanomateriali: i seguenti dati, se sono indicati nella scheda di dati di sicurezza: la composizione dei nanomateriali, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.
Se le sostanze contenute conformemente al capoverso 1 lettera d numero 2 che sono aggiunte al preparato sono costituite esclusivamente da un profumo o da una sostanza colorante, possono essere indicati gli identificatori generici dei prodotti «profumo» o «sostanza colorante», se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
non sono superate le seguenti concentrazioni:
per i profumi: complessivamente il 5 per cento del peso,
per le sostanze coloranti: complessivamente il 25 per cento del peso;
le sostanze estremamente preoccupanti secondo l’allegato 3 in un’unica concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso sono indicate nell’annuncio.105