Nel caso di impianti che non sottostanno all’obbligo dell’esame sono applicate le prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente (art. 3), senza che venga steso un rapporto ai sensi dell’articolo 7.
Art. 4 – Altri impianti
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Art. 4
Altri impianti
- Percorso della struttura
- Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e contenuto dell’esame
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Articoli31
1Capitolo 1: Disposizioni generali
2Sezione 1: Oggetto e contenuto dell’esame
Art. 1 – Costruzione di nuovi impiantiArt. 1 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Costruzione di n…
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Art. 2 – Modificazione di impianti esistentiArt. 2 Modificazione di impianti esistenti 1 La modificazione di un impianto esistente che figura nell’allegato è sottoposta all’esame se: a. la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d’eserc…
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Art. 3 – Contenuto e scopo dell’esameArt. 3 Contenuto e scopo dell’esame 1 Nell’esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente. Vi rientrano la LPAmb e le prescrizioni concernenti la protezione della nat…
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Art. 4 – Altri impiantiArt. 4 Altri impianti Nel caso di impianti che non sottostanno all’obbligo dell’esame sono applicate le prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente (art. 3), senza che venga steso un rapporto ai sensi dell’artic…
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2Sezione 2: Principi procedurali
Art. 5 – Autorità decisionale e procedura decisivaArt. 5 Autorità decisionale e procedura decisiva 1 L’esame è condotto dall’autorità che, nel quadro della procedura d’autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il progetto (autorità decisionale). 2 La pro…
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Art. 6 – Esame plurifaseArt. 6 Esame plurifase Se l’allegato o il diritto cantonale prevede un esame ripartito in diverse fasi procedurali, in ogni singola fase l’esame si protrae fintanto che l’impatto sull’ambiente non sia accertato nella mi…
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2Sezione 3: OEIA in un contesto transfrontaliero
Art. 6aArt. 6a 1 Se è accertato o prevedibile che la Svizzera sia interessata da effetti transfrontalieri notevoli di un progetto estero, per l’esercizio dei diritti e degli obblighi della Svizzera secondo la Convenzione di Es…
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1Capitolo 2: Rapporto concernente l’impatto dell’impianto sull’ambiente
Art. 7 – Obbligo di stendere il rapporto concernente l’impatto sull’ambienteArt. 7 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Obbligo di stend…
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Art. 8 – Indagine preliminare e capitolato d’oneriArt. 8 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Indagine prelimi…
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Art. 8a – Indagine preliminare considerata come rapportoArt. 8a Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Indagine preliminare cons…
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Art. 9 – Contenuto del rapportoArt. 9 Contenuto del rapporto 1 Il rapporto deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 10b capoverso 2 LPAmb. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).…
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Art. 10 – Direttive dei servizi della protezione dell’ambienteArt. 10 Direttive dei servizi della protezione dell’ambiente 1 Per l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all’esecuzione, le direttive dell’UFAM se: Nuovo testo giusta…
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Art. 11 – Presentazione del rapportoArt. 11 Presentazione del rapporto Il richiedente deve presentare il rapporto, insieme con i documenti, all’autorità decisionale, all’inizio della procedura decisiva.
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1Capitolo 3: Compiti del servizio della protezione dell’ambiente
Art. 12 – CompetenzaArt. 12 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Competenza 1 Il…
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Art. 12a – Termini di trattazione per l’indagine preliminare e il capitolato d’oneriArt. 12a Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Termini di trattazione p…
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Art. 12b – Termini di trattazione per il rapportoArt. 12b Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Termini di trattazione p…
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Art. 13 – Oggetto della valutazioneArt. 13 Oggetto della valutazione 1 Il servizio della protezione dell’ambiente verifica in base alle direttive se tutti i dati necessari per l’esame sono contenuti nel rapporto e sono corretti. 2 Se rileva lacune o erro…
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Art. 13aArt. 13a Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261). Abrogato dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, con effetto dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 set. 1995 (RU 1…
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1Capitolo 4: Compiti dell’autorità decisionale
2Sezione 1: Preparazione dell’esame
Art. 14 – CoordinazioneArt. 14 Coordinazione 1 L’autorità decisionale provvede alla coordinazione dei lavori preliminari, in particolare dei compiti del richiedente e del servizio della protezione dell’ambiente. 2 Provvede affinché il servizi…
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Art. 15 – Accessibilità del rapportoArt. 15 Accessibilità del rapporto 1 L’autorità decisionale provvede affinché il rapporto sia accessibile al pubblico. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto. 2 Se la domanda per l’impianto deve essere…
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Art. 16 – Disposizioni dell’autorità decisionaleArt. 16 Disposizioni dell’autorità decisionale 1 L’autorità decisionale prende le disposizioni necessarie all’esecuzione dell’esame. 2 In particolare decide: a. sulle proposte del servizio della protezione dell’ambiente…
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2Sezione 2: Esecuzione dell’esame e decisione sull’impianto
Art. 17 – Basi per l’esameArt. 17 Basi per l’esame L’autorità decisionale svolge l’esame fondandosi sui seguenti atti: a. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Nuovo testo giusta la cif…
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Art. 17a – Appianamento delle divergenze nella procedura federaleArt. 17a Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). Appianamento delle diver…
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Art. 18 – Oggetto dell’esameArt. 18 Oggetto dell’esame 1 L’autorità decisionale esamina se il progetto è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente (art. 3). 2 Se il progetto non è conforme a tali prescrizioni, l’autorità d…
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Art. 19 – Considerazione delle conclusioni dell’esameArt. 19 Considerazione delle conclusioni dell’esame L’autorità decisionale tiene conto delle conclusioni dell’esame per decidere sulla domanda nella procedura decisiva.
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Art. 20 – Accessibilità della decisioneArt. 20 Accessibilità della decisione 1 L’autorità competente rende noto dove possono essere consultati il rapporto, la valutazione del servizio della protezione dell’ambiente, i risultati di un’eventuale consultazione…
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1Capitolo 5: Coordinazione con altre autorizzazioni e con decisioni in materia di sussidi
Art. 21 – Coordinazione con altre autorizzazioniArt. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni 1 Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l’autorità decisionale fa pervenire all’autorità che rilascia l’autorizzazione tut…
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Art. 22 – Coordinazione con le decisioni in materia di sussidiArt. 22 Nuovo testo giusta la cifra I 12 dell’O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007…
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1Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 23 – Modificazione del diritto vigenteArt. 23 Modificazione del diritto vigente ... Le mod. possono essere consultate alla RU 1988 1931. Le mod. possono essere consultate alla RU 1988 1931.
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Art. 24 – Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016Art. 24 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 all’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3215). Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 all’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3215). Disposizi…
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Art. 25 – Entrata in vigoreArt. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1989.
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Allegati1
Impianti sottoposti all’esame e procedura decisivaAllegato (art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12 a , 12 b , 13, 14) Impianti sottoposti all’esame e procedura decisiva 1 Trasporti 11 Circolazione stradale N. Tipo d’impianto a) Procedura 11.1 Strada nazionale Esame plurifase: 1 a…Link diretto
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Art. 4 Altri impianti Nel caso di impianti che non sottostanno all’obbligo dell’esame sono applicate le prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente (art. 3), senza che venga steso un rapporto ai sensi dell’articolo 7. Capitolo 1: Disposizioni generali / Sezione 1: Oggetto e contenuto dell’es
- SR-Nummer
- SR 814.011
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 19.10.1988
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale