Nella presente ordinanza si intende per:
PRTR: Pollutant Release and Transfer Register (registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico);
impianti di cui all’allegato 1: sono considerati impianti di cui all’allegato 1 anche i molteplici impianti di uno stesso tipo (all. 1) contenuti in un’azienda e con una capacità totale superiore al valore soglia indicato nell’allegato 1;
azienda: uno o più impianti situati in prossimità l’uno dell’altro e gestiti dallo stesso titolare quale unità aziendale unica;
titolare: il proprietario di un’azienda o la persona che la dirige a tutti gli effetti;
sostanza inquinante: una sostanza o un gruppo di sostanze secondo l’allegato 2;
emissione: l’introduzione intenzionale o involontaria, diretta o effettuata attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque di scarico, di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, in particolare mediante versamento, emissione, scarico, iniezione, eliminazione o messa in discarica;
trasferimento: lo spostamento intenzionale o involontario oltre i confini dell’azienda di:
rifiuti destinati al riciclaggio o all’eliminazione, o
sostanze inquinanti in acque di scarico destinate al trattamento;
acque di scarico: le acque alterate dall’uso industriale, artigianale, agricolo o di altro tipo;
rifiuti speciali: i rifiuti di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 22 giugno 20052 sul traffico di rifiuti.