Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 39 Obbligo di informare 1 Il beneficiario deve fornire all’autorità le informazioni necessarie per la redazione dell’inventario e del rapporto sul risanamento. 2 L’autorità può esigere che il beneficiario effettui misurazioni del deflusso. Capitolo 6: Mantenimento di adeguati deflussi residuali