Il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 1 (materiale di scavo e di sgombero non inquinato) dev’essere riciclato nella misura più completa possibile e nel modo seguente:
come materiale da costruzione, in cantieri o discariche;
come materia prima, per la fabbricazione di materiali da costruzione;
per il riempimento dei siti di estrazione di materiali; oppure
per modificazioni del terreno autorizzate.
Il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 dev’essere riciclato nella misura più completa possibile e nel modo seguente:25
come materia prima, per la fabbricazione di materiali da costruzione legati con leganti idraulici o bituminosi;
come materiale da costruzione in discariche di tipo B−E;
come materia prima per la fabbricazione di clinker di cemento;
Non è ammesso riciclare il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti di cui all'allegato 3 numero 2. Fanno eccezione il riciclaggio nei cementifici di cui all’allegato 4 numero 1 e il riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 5 numero 2.3:29
come materiale da costruzione in discariche di tipo C−E; oppure
nell’ambito del risanamento del sito contaminato in cui è prodotto il materiale; se necessario, il trattamento del materiale dev’essere effettuato sul sito stesso o nelle sue immediate vicinanze.