Nell’elaborazione di direttive per l’applicazione della presente ordinanza, l’UFAM collabora con i Cantoni e con le organizzazioni dell’economia interessate.
Art. 25 – Direttive
Art. 25
Direttive
- Percorso della struttura
- Sezione 7: Disposizioni finali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.12.2025
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Art. 25 Direttive Nell’elaborazione di direttive per l’applicazione della presente ordinanza, l’UFAM collabora con i Cantoni e con le organizzazioni dell’economia interessate. Sezione 7: Disposizioni finali
- SR-Nummer
- SR 814.680
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 26.08.1998
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale