L’autorizzazione speciale è rilasciata alle persone in possesso delle competenze e delle conoscenze richieste secondo l’allegato 1.
Le competenze e conoscenze richieste sono convalidate mediante il superamento di un esame secondo l’articolo 3.
Per le autorizzazioni speciali rilasciate da uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio (UE/AELS) si applicano gli articoli 8 capoverso 2 e 8a ORRPChim. Gli emolumenti per l’organizzazione di misure di compensazione sono a carico del titolare dell’autorizzazione speciale conformemente all’allegato dell’ordinanza del 18 maggio 20054 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
Il titolare di un’autorizzazione speciale Agricoltura secondo l’ordinanza del DATEC del 24 novembre 20225 concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura (OAS-A) può ottenere un’autorizzazione speciale Orticoltura a condizioni semplificate.