Le sostanze che vengono aggiunte alle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali devono:
essere presenti nella forma biodisponibile;
avere un effetto nutritivo o un effetto fisiologico;
essere adatte alle persone a cui sono destinate.
Alle derrate alimentari di cui all’articolo 2 lettere a–e possono essere aggiunte le sostanze e i composti di seguito menzionati:
le sostanze e i composti di cui all’allegato 1;
le sostanze ammesse per le esigenze nutrizionali in questione ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 sui nuovi tipi di derrate alimentari.
Le derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali devono, per la loro composizione, rispondere, sulla base di dati scientifici generalmente riconosciuti, alle esigenze nutrizionali delle persone a cui sono destinate ed essere adatte a tali persone.
Non devono contenere sostanze in una quantità tale da mettere a repentaglio la salute delle persone a cui sono destinate.
Possono essere immesse sul mercato solamente preconfezionate, a meno che non siano vendute ai consumatori per il consumo diretto.
Per le sostanze che sono nanomateriali ingegnerizzati l’osservanza dei requisiti stabiliti nel capoverso 3 deve essere dimostrata sulla base di metodi di analisi opportuni.