Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20167 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), sull’etichetta devono figurare anche informazioni per un uso appropriato.
In deroga all’articolo 3 capoverso 4 OID, la dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria a prescindere dalle dimensioni della superficie maggiore dell’imballaggio o del contenitore.
Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere formulate in una lingua facilmente comprensibile ai consumatori.