Le materie prime impiegate per la preparazione degli oli di pesce destinati all’alimentazione umana devono:
provenire da prodotti della pesca idonei al consumo;
provenire da aziende, pescherecci compresi, notificate conformemente all’articolo 20 ODerr o autorizzate conformemente all’articolo 21 ODerr;
essere trasportate e depositate osservando modalità igienicamente ineccepibili;
essere refrigerate appena possibile e depositate alle temperature stabilite nell’articolo 44 ORI30.
È possibile evitare la refrigerazione se:
i prodotti della pesca interi sono usati immediatamente nella preparazione di olio di pesce destinato all’alimentazione umana;
la materia prima è trasformata entro 36 ore dopo essere stata caricata a bordo;
i prodotti della pesca sono stati sottoposti a un esame organolettico dal quale risulta che soddisfano in particolare i criteri di freschezza.
Occorre garantire che, nel processo di produzione dell’olio di pesce, tutte le materie prime destinate alla produzione dell’olio di pesce grezzo siano sottoposte a un trattamento comprendente, a seconda della materia prima, le fasi di riscaldamento, pressatura, separazione, centrifugazione, trasformazione, raffinamento e purificazione prima che il prodotto finito sia immesso sul mercato.
Se tutte le materie prime e il processo di produzione soddisfano i requisiti che si applicano all’olio di pesce destinato all’alimentazione umana, nello stesso stabilimento si possono produrre e depositare sia l’olio di pesce destinato all’alimentazione umana sia quello non destinato all’alimentazione umana.