Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 7a Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337). Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337). Eccezioni Le eccezioni stabilite dal DFI secondo lʼarticolo 14 capoverso 2 lettera b ODerr