Se è necessario per garantire un’esecuzione uniforme, l’UFSP può emanare circolari o direttive di coordinamento dell’esecuzione dopo aver consultato le autorità cantonali competenti.
Art. 42 – Coordinamento dell’esecuzione
Art. 42
- Percorso della struttura
- Capitolo 5 Procedure di controllo e test d’acquisto Sezione 3 Coordinamento dell’esecuzione
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.10.2024
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Art. 42 Se è necessario per garantire un’esecuzione uniforme, l’UFSP può emanare circolari o direttive di coordinamento dell’esecuzione dopo aver consultato le autorità cantonali competenti. Capitolo 5 Procedure di controllo e test d’acquisto / Sezione 3 Coordinamento dell’esecuzione
- SR-Nummer
- SR 818.321
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 28.08.2024
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale