Il Consiglio federale statuisce sulle domande di ricusa dei membri dell’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato e l’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato sulle domande di ricusa dei periti. Gli articoli 34–36 della legge del 17 giugno 20054 sull’organizzazione giudiziaria sono applicabili per analogia.5
Art. 6 – Ricusa
Art. 6
- 4 RS 173.110
- 5 Nuovo testo del per. giusta il n. II 84 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
- Contesto dell’atto
- SR 821.421 · Ordinanza · Consolidation: 821.421 - 2013-01-01
- Percorso della struttura
- I. Istituzione e organizzazione Ricusa
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2013
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Art. 6 Il Consiglio federale statuisce sulle domande di ricusa dei membri dell’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato e l’Ufficio di conciliazione o d’arbitrato sulle domande di ricusa dei periti. Gli articoli 34–36 della legge del 17 giugno 2005RS 173.110 sull’organizzazione giudiziaria sono applic
- SR-Nummer
- SR 821.421
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 02.09.1949
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale