La presente ordinanza stabilisce i provvedimenti di tutela della salute3 che ogni azienda soggetta alla legge deve adottare.
Non sono provvedimenti di tutela della salute ai sensi della presente ordinanza le misure per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali giusta l’articolo 82 della legge federale del 20 marzo 19814 sull’assicurazione contro gli infortuni.