Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 23 Ordinanza Il Consiglio federale emana disposizioni per ordinanza: a. nei casi espressamente previsti dalla presente legge Nuova espressione giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).; Nuova espressione giusta il n. I della LF