Nella presente ordinanza sono usate le designazioni seguenti:16
conducente, per colui che, anche se per breve tempo, guida un veicolo giusta l’articolo 3 capoverso 1;
conducente indipendente, per colui che non è al servizio di un datore di lavoro o non è assoggettato a rapporti di subordinazione e che decide da sé sull’utilizzazione del veicolo (proprietario dell’azienda); se vi è dubbio (per es. in caso di contratto di noleggio comprendente conducente e veicolo), è determinante la situazione reale del rapporto d’impiego, non le designazioni figuranti su un eventuale contratto. Sono pure considerati conducenti indipendenti il coniuge del proprietario dell’azienda, i suoi ascendenti o discendenti in linea retta e i rispettivi coniugi come anche i figli del coniuge;
lavoratore, per chi non è conducente indipendente, in particolare chi conduce un veicolo al servizio di un datore di lavoro o è assoggettato a rapporti di subordinazione;
datore di lavoro, per chi in quanto proprietario d’azienda o superiore ha facoltà di impartire ordini al conducente;
durata del lavoro, il tempo durante il quale il lavoratore deve tenersi a disposizione del datore di lavoro; essa comprende anche il solo tempo di presenza e le interruzioni inferiori a un quarto d’ora; la durata del lavoro comprende inoltre il tempo durante il quale il lavoratore esercita un’attività lucrativa presso un altro datore di lavoro;
durata della guida, il tempo durante il quale il conducente guida un veicolo menzionato nell’articolo 3 capoverso 1;
attività professionale, per il lavoratore la durata del lavoro, per un conducente indipendente la durata della guida;
autorità di esecuzione, l’autorità competente secondo il diritto cantonale per effettuare i controlli sulla strada e nelle aziende (art. 31 cpv. 1). Per i controlli degli organi doganali è applicabile l’articolo 4 OCCS.