La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l’art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22
Sono considerate professionali le corse effettuate regolarmente da un conducente o con un veicolo allo scopo di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il profitto economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente.23
Sono equiparati ai trasporti professionali di persone i trasporti di persone con veicoli noleggiati con autista.24
Se un conducente circola all’estero con un veicolo immatricolato in Svizzera, per il quale, oltre a quello del conducente, è ammesso un numero di posti a sedere di 8 persone al massimo, la presente ordinanza è applicabile nella misura in cui gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera non contengano prescrizioni più severe. Per conducenti di veicoli con più di 8 posti a sedere oltre a quello del conducente è applicabile l’OLR 1.25
I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all’estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7–11 della presente ordinanza; sono fatti salvi gli accordi internazionali che la Svizzera ha ratificato.26
La presente ordinanza è applicabile ai datori di lavoro soltanto nella misura in cui essa imponga loro esplicitamente obblighi.