Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita la totalità della rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS6. Esso si estingue allorché le condizioni non sono più adempite.
Art. 3 – Inizio e fine del diritto
Art. 35
Inizio e fine del diritto
- 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 507).
- 6 RS 831.10
- Percorso della struttura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2024
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Art. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 507). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 507). Inizio e fine del diritto Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorn
- SR-Nummer
- SR 831.135.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 28.08.1978
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale