Ogni Cantone garantisce che gli invalidi domiciliati sul suo territorio dispongano di un’offerta di istituzioni che soddisfi adeguatamente le loro esigenze.
Art. 2 – Principio
Art. 2
Principio
- Contesto dell’atto
- SR 831.26 · LIPIn · Legge federale · Consolidation: 831.26 - 2017-01-01
- Percorso della struttura
- Sezione 2: Compiti dei Cantoni
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2017
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Art. 2 Principio Ogni Cantone garantisce che gli invalidi domiciliati sul suo territorio dispongano di un’offerta di istituzioni che soddisfi adeguatamente le loro esigenze. Sezione 2: Compiti dei Cantoni
- SR-Nummer
- SR 831.26
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 06.10.2006
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale