Il richiedente di prestazioni del fondo di garanzia è l’istituto di previdenza divenuto insolvibile o il titolare del collettivo di assicurati divenuto insolvibile.
L’autorità di vigilanza attesta, a destinazione del fondo di garanzia, l’apertura di una procedura di liquidazione o di fallimento o di una procedura analoga contro l’istituto di previdenza.