È considerato insolvibile l’istituto di previdenza o il collettivo di assicurati che non può fornire le prestazioni legali o regolamentari dovute e per il quale un risanamento non è più possibile.
Il risanamento non è più possibile quando:
è stata aperta contro l’istituto di previdenza una procedura di liquidazione o di fallimento o una procedura analoga;
nel caso di un collettivo di assicurati, è stata aperta una procedura di fallimento o una procedura analoga nei confronti del datore di lavoro.
L’autorità di vigilanza informa l’organo di direzione del fondo di garanzia se contro un istituto di previdenza è stata aperta una procedura di liquidazione o di fallimento o una procedura analoga.