(art. 71 cpv. 1 LPP)
Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:
contanti;
crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:
averi su conti correnti postali o conti bancari,
investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
obbligazioni di cassa,
obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d’opzione),
obbligazioni garantite,
titoli ipotecari svizzeri,
riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
valori di riscatto di contratti d’assicurazione collettiva,
nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell’indice;
immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;
partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;
infrastrutture;
investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che:
1. hanno sede in Svizzera, e
2. svolgono un’attività operativa in Svizzera;
investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime.
Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a–d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l’articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l’articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.191
Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera.192
I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare:193
i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;
i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;
i prestiti garantiti senior (senior secured loan).
Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:194
investimenti alternativi;
investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;
un investimento in un singolo immobile conformemente all’articolo 54b capoverso 2;
investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l’intero patrimonio dell’istituto di previdenza;
investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all’investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
La legge del 23 giugno 2006196 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d’esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l’istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.