Le pretese di risarcimento dell’istituzione comune, di assicurati e di terzi secondo l’articolo 78 LPGA296 devono essere fatte valere nei confronti dell’assicuratore; quest’ultimo statuisce mediante decisione.
Art. 78a – Responsabilità per danni
Art. 78a
Responsabilità per danni
- 296 RS 830.1
- Percorso della struttura
- Titolo 4: Disposizioni particolari concernenti il coordinamento, la responsabilità e il regresso
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2026
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Art. 78a Responsabilità per danni Le pretese di risarcimento dell’istituzione comune, di assicurati e di terzi secondo l’articolo 78 LPGARS 830.1 devono essere fatte valere nei confronti dell’assicuratore; quest’ultimo statuisce mediante decisione. RS 830.1 Titolo 4: Disposizioni particolari concern
- SR-Nummer
- SR 832.10
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 18.03.1994
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale