Al momento della notifica di esecuzioni, l’assicuratore comunica all’autorità cantonale competente i dati di cui all’articolo 105g relativi ai debitori. Se non li annovera tra i suoi assicurati, deve comunicarne i dati solo se ne è a conoscenza. Se l’esecuzione riguarda anche altre persone, l’assicuratore comunica pure i dati di cui all’articolo 105g che le riguardano.455
Se un assicurato comunica al proprio assicuratore che i suoi premi sono pagati da una persona giuridica, l’assicuratore notifica all’autorità cantonale competente la denominazione di tale persona giuridica e, se ne è a conoscenza, il relativo numero federale d’identificazione delle imprese.456
Il Cantone può sollecitare l’assicuratore a non proseguire la procedura d’esecuzione fino a quando esso non abbia deciso se assumere i crediti derivanti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.