Gli infermieri sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di infermiere concessa conformemente all’articolo 11 LPSan191 o riconosciuta conformemente all’articolo 34 capoverso 1 LPSan;
avere esercitato per due anni un’attività pratica:
presso un infermiere autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
in un ospedale o in una casa di cura, sotto la direzione di un infermiere che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
all’interno di un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio, sotto la direzione di un infermiere che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di infermieri autorizzati (art. 55b LAMal).192